In seguito alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (le "Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi", del maggio 1996, ratificate dalla S. Sede il 10 febbraio 1997 e promulgate dal Card. Camillo Ruini il successivo 18 marzo), la professione di avvocato nei tribunali ecclesiastici ha subito positivi cambiamenti, giacché d'ora in poi si richiederanno maggiore serietà, impegno, professionalità, e soprattutto onestà sia nei rapporti con il giudice e il Tribunale, sia nella misura degli onorari che, finalmente, si ridimensionano e consentono così anche ai meno abbienti di poter tranquillamente adire la giustizia della Chiesa.
I costi fissi della causa, relativamente alle spese processuali, sono stabiliti in:
€ 450,00 per la parte attrice, al momento della presentazione del libello
€ 225,00 per la parte convenuta, al momento della costituzione in giudizio
Circa gli onorari dell'avvocato, si può dire che il loro importo sarà più o meno analogo a quello previsto per una causa di separazione e divorzio, salvo naturalmente casi di particolare difficoltà della causa.
Pertanto, la giustizia ecclesiale diventa facilmente accessibile a tutti i fedeli.